Ricorso della regione  autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del
 presidente  della  giunta  pro-tempore  dott.  Mario  Floris,  giusta
 deliberazione  della  giunta  regionale   del   13   febbraio   1991,
 rappresentata  e  difesa, in virtu' di procura a margine del presente
 atto, dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di esso  elettivamente
 domiciliato  in  Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del  Consiglio  in
 carica,   per   il  regolamento  di  competenza,  in  relazione  alla
 deliberazione  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi  del  19
 dicembre  1990  (pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale n. 302 del 29 dicembre  1990),  recante  "Modificazioni  ai
 provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura
 per l'energia elettrica (provvedimento n. 45/1990)".
                            FATTO E DIRITTO
    1.   -  Il  provvedimento  Cip  meglio  indicato  in  epigrafe  ha
 determinato un rilevante aggravio delle tariffe di energia elettrica,
 modificando altresi' le condizioni di fornitura dell'energia stessa.
    Esso e' stato emanato senza alcuna considerazione della  peculiare
 posizione  della  regione  Sardegna e dei gravi effetti che l'aumento
 tariffario provochera' ai suoi abitanti, nonche' assenza di qualsiasi
 forma di concertazione o di consultazione preventiva con  gli  organi
 regionali.
    Tale  provvedimento deve, pertanto, essere considerato illegittimo
 per violazione delle attribuzioni della  regione  Sardegna,  sotto  i
 seguenti profili.
    2.  -  La  situazione  della  regione  ricorrente  e' peculiare in
 questo, che si tratta dell'unica regione italiana nel  quale  non  e'
 stato neppure avviato il processo di metanizzazione. Tale circostanza
 costringe  i cittadini sardi, come le aziende, ad utilizzare sempre e
 soltanto l'energia elettrica - a  sua  volta  fornita  esclusivamente
 dall'Enel in base a tariffe obbligatorie, potendosi prescindere dalla
 modestissima  quota  riveniente dall'autoproduzione - per sovvenire a
 qualsiasi bisogno o servizio, sia nel  campo  civile  che  in  quello
 industriale.
    Di  una  simile  situazione doveva in qualche modo darsi carico il
 provvedimento impugnato, che invece ignora completamente il problema.
 Con la conseguenza che risulta violato il principio  di  eguaglianza,
 nella  sua  essenziale  articolazione  -  tante volte affermata dalla
 giurisprudenza di codesta sovrana Corte - secondo cui non puo' essere
 assegnata eguale disciplina  a  situazioni  di  fatto  oggettivamente
 diversificate.
    Si denunzia, pertanto: violazione dell'art. 3 della Costituzione e
 del principio costituzionale di eguaglianza.
    3.  -  Pur  se la nuova disciplina delle tariffe elettriche, per i
 profili di diversita' della situazione sarda ora illustrati, incideva
 in modo particolare sugli interessi della  regione  Sardegna,  si  e'
 omessa ogni forma di consultazione con la stessa.
    Non  varrebbe  opporre che, ai sensi dell'art. 53 dello statuto di
 autonomia  (legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.   3),   la
 rappresentanza  della  regione  nella  elaborazione  delle tariffe e'
 prevista   soltanto   per   le   tariffe   ferroviarie   e   per   la
 regolamentazione  dei servizi di comunicazione e trasporti, marittimi
 ed aerei (norme di attuazione sono state dettate con gli artt.  65  e
 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).
    Tale norma deve considerarsi espressione di un principio generale,
 che  impone  la  partecipazione  della  regione nella elaborazione di
 tariffe che la interessano in modo specifico e peculiare.  Certo,  la
 norma statutaria non poteva prendere in considerazione la particolare
 situazione  delle  tariffe  elettriche poiche' nel 1948 si parlava di
 metanizzazione (con le relative conseguenze sulla  produzione  e  sul
 costo  dell'energia),  ne' si potevano prevedere la nazionalizzazione
 dell'energia elettrica e il monopolio legale dell'Enel.
    Tra  la  disposizione  all'esame  e  la   situazione   considerata
 sussiste,  pertanto,  l'eadem ratio: la regione Sardegna ha titolo di
 interloquire  nel  procedimento  di  determinazione   delle   tariffe
 elettriche,   cosi'   come  nella  determinazione  delle  tariffe  di
 trasporto (marittimo e di altro genere), sussistendo  in  entrambi  i
 casi  una sua posizione particolare e diversificata rispetto a quella
 delle altre regioni.
    Considerazioni analoghe valgono in rapporto all'art.  47,  secondo
 comma,  dello  statuto speciale, secondo il quale il presidente della
 giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio  dei  Ministri,
 quando  si  trattano  questioni  che  riguardano  particolarmente  la
 regione. Anche questa norma puo' essere applicata  per  analogia  (ma
 ricordando,  altresi',  che  il  Cip  e'  un ufficio dipendente dalla
 Presidenza del Consiglio dei Ministri),  in  quanto  espressione  del
 piu' generale principio in base al quale la regone Sardegna ha titolo
 ad essere consultata allorquando un organo od ufficio statale intenda
 assumere una determinazione che provoca effetti incisivi sull'assetto
 degli interessi regionali.
    Si  denuncia,  pertanto,  violazione dei principi generali e degli
 artt.  47,  secondo  comma,  e  53  dello  statuto  (applicabili  per
 analogia)  per  violazione  del dovere di preventiva consultazione in
 materia di speciale interesse regionale.